Ordinanza — n. 19782/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAVERMICOCCA NICOLA nato a BARI il 23/08/1990 avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 3704/25 Lavermicocca OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze di cui all'unico motivo di ricorso, attinenti alla sussistenza dell'elemento psicologico nonché alla configurabilità del reato per inidoneità della condotta consistita in mera resistenza c.d. passiva, oltre che generico, è privo di specificità giacché non si misura affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo (v. in particolare pp. 3-4);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 19782/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 3704/25 Lavermicocca OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze di cui all'unico motivo di ricorso, attinenti alla sussistenza dell'elemento psicologico nonché alla configurabilità del reato per inidoneità della condotta consistita in mera resistenza c.d. passiva, oltre che generico, è privo di specificità giacché non si misura affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo (v. in particolare pp. 3-4);
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAVERMICOCCA NICOLA nato a BARI il 23/08/1990 avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 3704/25 Lavermicocca OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze di cui all'unico motivo di ricorso, attinenti alla sussistenza dell'elemento psicologico nonché alla configurabilità del reato per inidoneità della condotta consistita in mera resistenza c.d. passiva, oltre che generico, è privo di specificità giacché non si misura affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo (v. in particolare pp. 3-4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 05/0