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Ordinanza — n. 19780/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as criminal penalty and mitigating circumstances arguments are manifestly unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19780/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Cascone inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the complaints regarding the excessive sentence and the denial of generic mitigating circumstances to be manifestly unfounded. Consequently, the territorial court's detailed reasoning on the criminal penalty was upheld without further review.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: Appeals challenging criminal penalties or the denial of generic mitigating circumstances are inadmissible if they are manifestly unfounded and do not measure up to the territorial court's reasoned assessment.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal generic mitigating circumstances excessive criminal penalty Corte di Cassazione inadmissible appeal criminal procedure law procedural costs attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
3687/25 Cascone OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod.
Art. 366 c.p.p.
art. 385 cod. pen
3687/25 Cascone OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASCONE LEANDRO nato a RAGUSA il 24/05/1982 avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 3687/25 Cascone OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze di cui al primo e al secondo motivo di ricorso, attinenti al trattamento sanzionatorio - in particolare all'eccessività della pena e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - sono manifestamente infondate, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo (v. pp. 2-3);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05