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Ordinanza — n. 19779/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as generic and unsupported by specific factual arguments against the conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19779/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by Vitobello and Buonarota inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued for a violation of law regarding their responsibility and the application of mitigating circumstances, but the court found their arguments generic and merely repetitive of issues already examined by the lower court. Consequently, the court rejected the claims because the appeals failed to provide a specific, logical critique of the appellate court's factual and legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must be specific and reasoned; generic or repetitive arguments that do not adequately scrutinize the lower court's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeals generic arguments violation of law mitigating circumstances Cassazione dismissal procedural admissibility specific reasoning attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VITOBELLO GIUSEPPE nato a CANOSA DI PUGLIA il 16/01/1990 BUONAROTA NICOLA nato a BARLETTA il 08/03/1978 avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 3676/25 VITOBELLO + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso di entrambi gli imputati; Ritenuto che le censure di cui all'unico motivo dedotto nel ricorso Vitobello e nel primo motivo del ricorso Buonarota, con cui si sostengono la violazione di legge e il vizio di motivazione circa l'affermazione di responsabilità per il reato contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza di tutti presupposti richiesti dalla norma incriminatrice (v. pp. 4-5);

Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso Buonarota, r l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche nonché la mancata esclusione della recidiva, è manifestamente infondato, giacché le attenuanti sono state concesse in primo grado e la Corte ha congruamente argomentato circa la impossibilità di pervenire a un bilanciamento in termini di prevalenza; Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec