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Ordinanza — n. 19778/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding substitution of detention as manifestly unfounded against statutory norms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19778/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Zamfir Adi's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment convicting him of the crime in Article 385 of the Penal Code, arguing that the appellate court failed to inform him about the possibility of substituting the custodial sentence. The court rejected this claim as it contradicts established statutory provisions and binding case law regarding the mandatory notification of substitution options.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the complaint concerns a failure to inform the defendant about the possibility of substituting the custodial sentence, as such omission is not a ground for cassation given the clear statutory framework and settled jurisprudence.

Parole chiave

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substitution of detention appeal inadmissibility Art. 385 Penal Code mandatory notification Cassation procedure sanzione sostitutiva motivi di cassazione adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
3674/25 Zamfir OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
Art. 600 c.p.p.
art. 385 cod. pen
3674/25 Zamfir OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAMFIR ADI nato il 20/03/1996 avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 3674/25 Zamfir OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze di cui all'unico motivo di ricorso, attinente al mancato avviso alle parti in sede di giudizio di appello circa la possibilità di sostituire la pena detentiva, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/05