Cassation court dismisses appeal for generic lack of response and non-specific non-punishment claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The appellant argued the lower court failed to address a statutory benefit and denied a specific cause of non-punishment. The court rejected these claims because the appeal lacked supporting facts and merely repeated arguments already examined by the territorial court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 175 cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if it relies on generic allegations without specific factual support or if it restates arguments already fully examined by the court of first instance without new legal reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABALY BOKAR nato il 01/01/1986 avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 3664/25 Sabaly OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui ali' art. 337 cod. peri.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, attinente all'omessa risposta della Corte territoriale circa l'invocato beneficio della non menzione ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., prospetta deduzioni generiche, atteso che anche il motivo di appello si limitava alla semplice enunciazione della richiesta dei "benefici di legge", senza addurre alcun elemento a supporto, in tal modo legittimando la mancata risposta dei Giudici di appello;
Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso, relativo al negato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è proponibile in sede di legittimità, in quanto privo di specificità, limitandosi a formulazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con le corrette e non illogiche argomentazioni del giudice di merito (v. p. 2); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 05/