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Ordinanza — n. 19776/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for failure to raise substantive grounds as required by Article 606 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19776/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant failed to raise substantive grounds regarding criminal responsibility in the appellate brief. Although the lower court convicted the appellant of the crime specified in Articles 385 of the Penal Code, the appellant only contested the sentencing aspects like mitigating circumstances and minimum punishment. The court ruled that since these core issues were not previously argued as grounds for appeal, they are now barred from consideration under the procedural requirements of Article 606, Paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; The failure to deduce substantive grounds for appeal as required by law renders the appeal inadmissible, barring the introduction of new arguments regarding criminal responsibility at the cassation stage.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility Article 606 Code of Criminal Procedure failure to raise grounds appellate brief requirements criminal responsibility grounds motivi di cassazione riesame dell'entità pena altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
art. 385 cod. pen
3632/25 Petrosino OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETROSINO BRUNO nato a NOCERA INFERIORE il 23/05/1969 avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 3632/25 Petrosino OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure di cui all'unico motivo di ricorso, riguardanti la sussistenza della responsabilità per il reato contestato, non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello, vertente unicamente sul trattamento sanzionatorio e, in particolare, sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche, sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e sulla applicazione della pena nel minimo edittale;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05