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Ordinanza — n. 19775/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against criminal convictions for violating administrative and criminal seizure orders.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19775/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeals by Gianluca Auricchio and Rosa Maria inadmissible, ordering them to pay court costs. The court found the appellants' arguments regarding the denial of suspended sentence and the definition of the seizure offense were either repetitive of rejected lower court arguments or legally unfounded. Consequently, the territorial court's decision upholding the convictions for violating both administrative and criminal seizure provisions was confirmed.

Regesto Legislator

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Art. 367 cod. pen.; Art. 334 cod. pen.; Art. 131-bis c.p.p.: Appeals are inadmissible if they merely repeat censure already adequately addressed by the appellate court or if they manifestly lack legal foundation regarding the scope of criminal seizure violations.

Parole chiave

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criminal seizure violation administrative seizure suspended sentence denial appeal inadmissibility repetitive censure Corte di Cassazione penal code provisions sequestro cautelare

Disposizioni normative citate

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Art. 367 cod. pen.
3619/25 Auricchio + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 367 cod. pen. per Maria Rosa e condanna per i reati di cui agli artt.
Art. 334 cod. pen.
Rilevato che l'unico motivo di ricorso dell'imputato Auricchio, concernente la pretesa violazione del principio di tassatività e determinatezza nella parte in cui, la Corte avrebbe ritenuto configurato il reato di cui all'art. 334 cod.
Art. 131-bis c.p.p.
9); rilevato infatti che la Corte ha motivato il diniego alla luce del precedente penale a carico della imputata, nonché da due archiviazionì per speciale tenuità del fatto ex art. 131-bis, che, costituendo un precedente giudiziario, ben possono essere ritenuti ostativi al riconoscimento del beneficio (Sez.
art. 367 cod. pen
3619/25 Auricchio + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 367 cod. pen.
art. 334 cod. pen
Rilevato che l'unico motivo di ricorso dell'imputato Auricchio, concernente la pretesa violazione del principio di tassatività e determinatezza nella parte in cui, la Corte avrebbe ritenuto configurato il reato di cui all'art. 334 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 26527 del 11/04/2024, Gobbo, Rv. 286792
131-bis, che, costituendo un precedente giudiziario, ben possono essere ritenuti ostativi al riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 26527 del 11/04/2024, Gobbo, Rv. 286792);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AURICCHIO GIANLUCA nato a POMPEI il 24/10/1977 ROSA MARIA nato a OTTAVIANO il 18/11/1981 avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 3619/25 Auricchio + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 367 cod. pen. per Maria Rosa e condanna per i reati di cui agli artt. 367 e 334 cod. pen. per Gianluca Auricchio); Esaminati i motivi dei ricorsi; Ritenuto che i primi due motivi di ricorso (nell'interesse dell'imputata Rosa), concernenti la violazione di legge e il vizio di motivazione relativamente alla negata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, risultano riproduttivi di censure già avanzate in sede di appello cui la Corte territoriale ha fornito risposta adeguata e immune da fratture logiche (v. in particolare pag. 9); rilevato infatti che la Corte ha motivato il diniego alla luce del precedente penale a carico della imputata, nonché da due archiviazionì per speciale tenuità del fatto ex art. 131-bis, che, costituendo un precedente giudiziario, ben possono essere ritenuti ostativi al riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 26527 del 11/04/2024, Gobbo, Rv. 286792);

Rilevato che l'unico motivo di ricorso dell'imputato Auricchio, concernente la pretesa violazione del principio di tassatività e determinatezza nella parte in cui, la Corte avrebbe ritenuto configurato il reato di cui all'art. 334 cod. pen. in relazione al bene sottoposto a sequestro di natura amministrativa e non anche di natura penale, risulta manifestamente infondato e riproduttivo di censure già avanzate e adeguatamente disattese dalla Corte territoriale là dove si è ribadito che la norma in parola sanziona le condotte violative di qualsivoglia tipo di sequestro, sia esso penale o amministrativo, essendo esclusa la configurabilità solo in caso dì fermo amministrativo (v. in particolare pag. 8);

Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così