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Ordinanza — n. 19771/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic arguments lack specific facts for legal review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19771/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a violation of law regarding sentencing hypotheses and a misclassification of the crime, but the court found these arguments too generic without specific factual elements. Consequently, the court ruled that the lower court's reasoning was logical and sufficient, rejecting the appeal on procedural grounds.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must contain specific factual elements to justify a violation of law claim; generic assertions without supporting facts are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments violation of law factual elements Cassazione ordinanza abbandono per lesioni personali affezioni psichiche motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Art. 337 cod. pen.
3586/25 ARGIENTO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod.
Art. 89 cod. pen.
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i primi due motivi dedotti con il ricorso, aventi a oggetto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento, rispettivamente, alla mancata applicazione della ipotesi di cui all'art. 89 cod.
art. 337 cod. pen
3586/25 ARGIENTO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod.
art. 89 cod. pen
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i primi due motivi dedotti con il ricorso, aventi a oggetto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento, rispettivamente, alla mancata applicazione della ipotesi di cui all'art. 89 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARGIENTO PASQUALE nato a CASERTA il 27/01/1987 avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 3586/25 ARGIENTO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i primi due motivi dedotti con il ricorso, aventi a oggetto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento, rispettivamente, alla mancata applicazione della ipotesi di cui all'art. 89 cod. pen. nonché alla riqualificazione del reato di cui al capo b) di imputazione, in quello di lesioni personali colpose, esulano dalla valutazione di legittimità perché totalmente generici, là dove si limitano a mere enunciazioni apodittiche senza indicare gli elementi, pretermessi dal giudice del merito, utili al fine di addivenire all'accoglimento dei relativi motivi di appello.

In ogni caso, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); che, il terzo motivo di ricorso, con cui si censura per violazione di legge la decisione impugnata ove ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, esula dalla valutazione di legittimità là dove risulta meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de