Cassation court dismisses appeals as one ground is specific and the other is manifestly unfounded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeals by Criscuolo and Finizio inadmissible, ordering them to pay procedural costs. Criscuolo's appeal regarding generic mitigating circumstances was rejected as specific, while Finizio's claim of excessive punishment was deemed manifestly unfounded. Consequently, both appeals were dismissed without merit, and the defendants were condemned to pay fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) e b) c.p.p.: appeals are inadmissible when a ground is specific due to logical coherence with the contested decision or when another ground is manifestly unfounded regarding the sanction.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CRISCUOLO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 10/01/1975 FINIZIO CARMINE nato a NAPOLI il 13/10/1975 avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 3571/25 CRISCUOLO + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso di entrambi gli imputati; Ritenuto che il motivo di ricorso relativo al solo Criscuolo, attinente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (v. in particolare p. 2);
Ritenuto che il motivo di ricorso relativo al solo Finizio, riguardante l'eccessività della pena, è manifestamente infondato perché afferente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (v. pag. 3); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso i