Cassation court dismisses appeals for excessive severity as generic and inadmissible under procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Ellaouzi Abderrazak and Abdelghani Kaidi inadmissible. The appellants challenged a first-instance sentence for excessive severity, arguing the sanction was too harsh. The court rejected these claims as generic and outside the scope of admissible cassation grounds under the relevant procedural articles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals alleging excessive severity are inadmissible if they are generic and do not fall within the specific exceptions provided by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ELLAOUZI ABDERRAZAK nato il 12/04/1997 ABDELGHANI KAIDI nato il 07/07/1991 avverso la sentenza del 22/01/2025 del TRIBUNALE di LODIdato ayyjsg-allparti,_ - udita la relazione svolta dal Co igliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 3569/25 Ellaouzi +
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che gli imputati ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen., ha applicato la pena come dagli stessi richiesta con accordo del P.M.; che i ricorrenti denunciano violazione di legge in ordine alla eccessiva severità del trattamento sanzionatorio; che i ricorsi, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., vanno dichiarati inammissibili perché generici e proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ciascuno, di una somma equitativamente determinata in euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0