Criminal appeal dismissed for inadequate argumentation regarding non-prosecution due to minor offense and prior record.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the defense failed to adequately address the appellate court's reasoning. The lower court correctly weighed the defendant's extensive prior record and the overall gravity of the offense against the request for non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 385 cod. pen.: An appeal is inadmissible if the defense does not sufficiently confront the specific factual and legal grounds of the contested judgment, particularly regarding the assessment of prior convictions and the gravity of the offense.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SICIGNANO CATELLO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 03/07/1982 avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; RG 3567/25 - SICIGNANO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.) Esaminato l'unico motivo di ricorso, che censura l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.; Considerato che, sul punto, la difesa non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, avendo la Corte d'appello correttamente valorizzato - in senso ostativo al riconoscimento del beneficio - i plurimi precedenti, anche specifici, del ricorrente e la complessiva gravità del fatto (cfr. pp. 6-8 della sentenza impugnata);
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0