Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19766/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19766/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19766/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ANGELIS GIANCARLO nato a TORRE ANNUNZIATA il 25/02/1988 avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 3543/2025 De Angelis OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - relativo all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen. - si limita a generiche censure, in quanto il difensore dell'imputato, non indicando alcun elemento specifico, non si misura affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dai giudici di primo e di secondo grado nelle loro motivazioni.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 385 cod. pen, art. 131-bis cod.pen; Ordinanza — n. 19766/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 3543/2025 De Angelis OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - relativo all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen. - si limita a generiche censure, in quanto il difensore dell'imputato, non indicando alcun elemento specifico, non si misura affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dai giudici di primo e di secondo grado nelle loro motivazioni.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione attenuazione della pena modalità di calcolo dell'ammenda risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 385 cod. pen
3543/2025 De Angelis OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - relativo all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.
art. 131-bis cod.pen
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - relativo all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ANGELIS GIANCARLO nato a TORRE ANNUNZIATA il 25/02/1988 avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 3543/2025 De Angelis OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - relativo all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen. - si limita a generiche censure, in quanto il difensore dell'imputato, non indicando alcun elemento specifico, non si misura affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dai giudici di primo e di secondo grado nelle loro motivazioni.

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/0