Ordinanza — n. 19766/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ANGELIS GIANCARLO nato a TORRE ANNUNZIATA il 25/02/1988 avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 3543/2025 De Angelis OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - relativo all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen. - si limita a generiche censure, in quanto il difensore dell'imputato, non indicando alcun elemento specifico, non si misura affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dai giudici di primo e di secondo grado nelle loro motivazioni.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen, art. 131-bis cod.pen; Ordinanza — n. 19766/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 3543/2025 De Angelis OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - relativo all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen. - si limita a generiche censure, in quanto il difensore dell'imputato, non indicando alcun elemento specifico, non si misura affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dai giudici di primo e di secondo grado nelle loro motivazioni.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ANGELIS GIANCARLO nato a TORRE ANNUNZIATA il 25/02/1988 avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 3543/2025 De Angelis OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - relativo all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen. - si limita a generiche censure, in quanto il difensore dell'imputato, non indicando alcun elemento specifico, non si misura affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dai giudici di primo e di secondo grado nelle loro motivazioni.
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/0