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Ordinanza — n. 19765/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as lower courts logically addressed generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19765/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Adzovic Dzani inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower courts failed to grant generic mitigating circumstances, but the court found their reasoning logical and coherent. Consequently, the appeal was rejected because the first and second instance judges adequately addressed the legal issue in their judgments.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals challenging the non-granting of generic mitigating circumstances are inadmissible if the lower courts provided logical, coherent, and specific reasoning regarding the application of these circumstances.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances inadmissibility of appeal logical reasoning standard Art. 337 criminal code procedural costs award condono delle spese procedurali attenuazione libera della pena sussidi per premi di cassa malati

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
3532/25 ADZOVIC OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod.
Art. 600 c.p.p.
art. 337 cod. pen
3532/25 ADZOVIC OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADZOVIC DZANI nato il 03/03/1986 avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 3532/25 ADZOVIC OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente a oggetto violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, esula dalla valutazione di legittimità perché i giudici di merito hanno motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pag. 4 delle sentenze di primo e secondo grado);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/