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Ordinanza — n. 19763/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity and failure to raise new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19763/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a lower court's conviction for specific crimes but failed to provide specific arguments or raise new issues. The court rejected the claims as either manifestly unfounded, merely repetitive of already examined points, or not properly deduced as grounds for appeal.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 610 cod. pen.; Appeals must be specific and not merely repetitive; grounds not previously deduced as appeal reasons are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack of specificity repetitive grounds procedural costs criminal appeal azione penale privata attendibilità dei testimoni gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
4); Ritenuto, infine, che le doglianze contenute nei motivi aggiunti, relative al risarcimento dei danni e all'entità della provvisionale, non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod.
Art. 610 cod. pen.
pen); Esaminati i motivi di ricorso nonché i "motivi aggiunti" in data 16 aprile 2025; Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso relative alla violazione di legge e al preteso difetto di correlazione tra imputazione e sentenza con riguardo alla fattispecie di cui all'art. 610 cod.
art. 610 cod. pen
pen); Esaminati i motivi di ricorso nonché i "motivi aggiunti" in data 16 aprile 2025; Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso relative alla violazione di legge e al preteso difetto di correlazione tra imputazione e sentenza con riguardo alla fattispecie di cui all'art. 610 cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRELLI RAFFAELE nato a NAPOLI il 06/01/1973 avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 3486/25 Borrelli OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 368, 610 e 582 cod. pen); Esaminati i motivi di ricorso nonché i "motivi aggiunti" in data 16 aprile 2025; Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso relative alla violazione di legge e al preteso difetto di correlazione tra imputazione e sentenza con riguardo alla fattispecie di cui all'art. 610 cod. pen. (riproposte con i "motivi aggiunti"), risultano manifestamente infondate e prive di specificità in quanto non si confrontano con le argomentazioni adeguatamente esposte dai giudici di merito (v. in particolare p. 3);

Ritenuto che le censure contenute nel secondo e nel terzo motivo di ricorso relative al vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati e alla attendibilità della persona offesa (pure ribadite con i "motivi aggiunti"), risultano meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in punto di responsabilità, contestata attraverso l'alternativa ricostruzione in fatto a fronte di motivazione non manifestamente illogica con adeguata valutazione degli elementi di prova;

Ritenuto altresì che il terzo motivo di ricorso - relativo alla negata concessione delle attenuanti generiche - è privo di specificità là dove la Corte territoriale ha rappresentato la gravità dei fatti e la congruità della risposta sanzionatoria (pag. 4); Ritenuto, infine, che le doglianze contenute nei motivi aggiunti, relative al risarcimento dei danni e all'entità della provvisionale, non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello.

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos