Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to specific and logical reasoning in lower court judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a violation of reasoning regarding criminal responsibility and the denial of suspended sentence, but the court found these grounds insufficient. The court ruled that the lower court's reasoning was specific, logical, and coherent, thereby excluding the appeal from further review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds cited do not specifically address the reasoning provided by the lower court or if the lower court's decision is logically coherent and specific.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL VACCHIO TIZIANO nato a AVELLINO il 21/07/1977 avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 3474/25 DEL VACCHIO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso (ma primo in ordine logico), che censura il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza della responsabilità è aspecifico in quanto non si confronta con la motivazione logica, coerente e puntuale resa dalla Corte territoriale (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);
Ritenuto inoltre che il primo motivo dedotto con il ricorso, avente a oggetto il vizio di motivazione quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, esula dalla valutazione di legittimità perché il giudice del gravame ha motivato in maniera logica e coerente, anche alla luce della genericità del relativo motivo di appello (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i