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Ordinanza — n. 19761/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on criminal appeal for manifestly unfounded psychological element arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19761/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to adequately scrutinize the psychological element required for the conviction under Article 337 of the Penal Code. The court rejected this claim, ruling that the psychological element was sufficiently addressed by the Appellate Court's detailed and logical reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible when the grievances are manifestly unfounded because they do not measure up with the adequately scrutinized merit assessments made by the Appellate Court.

Parole chiave

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criminal appeal psychological element manifestly unfounded Article 337 Penal Code inadmissible appeal Corte di Cassazione court costs abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
3362/25 Pavia OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
art. 337 cod. pen
3362/25 Pavia OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAVIA ANTONINO nato a POLISTENA il 04/10/1995 avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 3362/25 Pavia OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze di cui all'unico motivo di ricorso, attinenti alla sussistenza dell'elemento psicologico, sono manifestamente infondate poiché non si misurano affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo (v. in particolare p. 4);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 05/05/