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Ordinanza — n. 19760/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specificity regarding exclusion of punishability and recidivism arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19760/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specificity in the arguments raised by the appellant. The appellant challenged the lower court's failure to recognize the exclusion of punishability under Article 131-bis of the Penal Code and the application of recidivism. The court rejected these claims because they did not meaningfully confront the logical reasoning of the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grievances lack specificity and fail to meaningfully confront the logical arguments of the court of first instance.

Parole chiave

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lack of specificity exclusion of punishability recidivism application inadmissible appeal Italian Penal Code recidiva nell'infrazione motivi di cassazione revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
3319/25 Piggianelli OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
pen); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze relative al vizio di motivazione circa il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 366 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
pen); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze relative al vizio di motivazione circa il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIGGIANELLI LUANA nato a ROMA il 03/10/1972 avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 3319/25 Piggianelli OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze relative al vizio di motivazione circa il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., e alla mancata disapplicazione della recidiva, sono prive di specificità in quanto non si confrontano con le corrette e non illogiche argomentazioni del giudice di merito (v. in particolare p. 2);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/0