Italian Court dismisses appeal for lack of specificity regarding exclusion of punishability and recidivism arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specificity in the arguments raised by the appellant. The appellant challenged the lower court's failure to recognize the exclusion of punishability under Article 131-bis of the Penal Code and the application of recidivism. The court rejected these claims because they did not meaningfully confront the logical reasoning of the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grievances lack specificity and fail to meaningfully confront the logical arguments of the court of first instance.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIGGIANELLI LUANA nato a ROMA il 03/10/1972 avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 3319/25 Piggianelli OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze relative al vizio di motivazione circa il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., e alla mancata disapplicazione della recidiva, sono prive di specificità in quanto non si confrontano con le corrette e non illogiche argomentazioni del giudice di merito (v. in particolare p. 2);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/0