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Ordinanza — n. 19758/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as specific because arguments lack logical coherence regarding sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19758/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the sentencing judgment failed to exclude recidivism, but the court found the arguments lacked logical coherence. Consequently, the court ruled the appeal was specific because the appellant's reasoning did not coherently confront the contested points.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are specific because the arguments lack logical coherence and fail to coherently confront the contested points of the contested decision.

Parole chiave

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specific appeal logical coherence recidivism exclusion sentencing judgment inadmissible appeal recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRETEANU VALENTIN nato il 05/11/1979 avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 3291/25 CRETEANU OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, attinente al trattamento sanzionatorio, e in particolare alla omessa esclusione della recidiva, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (v. p. 2);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/