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Ordinanza — n. 19756/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for theft, citing sufficient evidence and lack of justification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19756/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Benhelal Montassar inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft under Article 336 of the Penal Code. The appellant argued for a reassessment of evidence and the application of a justification clause under Article 393-bis, but the court found the original decision logically coherent and well-supported by the defendant's conduct and prior record. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 336 cod. pen.; Art. 393-bis cod. pen.: The Court of Cassazione holds that an appeal challenging a conviction for theft based on alleged insufficient evidence or failure to apply a justification clause is inadmissible if the lower court's reasoning demonstrates logical consistency and a thorough examination of probative data regarding the defendant's conduct and prior history.

Parole chiave

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theft conviction justification clause inadmissible appeal procedural costs Corte di Cassazione evidence reassessment prior record motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 336 cod. pen.
Art. 393-bis cod. pen.
art. 393-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENHELAL MONTASSAR nato il 14/07/1998 avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; R.G. 3274/25 BENHELAL OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.336 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che il primo motivo si risolve in una rivalutazione delle fonti di prova che il provvedimento impugnato ha sviluppato con argomentazioni connotate da lineare e coerente logicità, sulla base dell'esauriente disamina dei dati probatori in ordine all'omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen., valorizzando le risultanze processuali, con particolare riguardo alle modalità della condotta tenuta dall'imputato (vedi pagg. 1-2 della sentenza impugnata);

Ritenuto che anche il secondo motivo, che censura il vizio di motivazione circa la negata applicazione della pena sostitutiva della libertà controllata o del lavoro di pubblica utilità, non si confronta con le argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale che ha tenuto in considerazione il precedente a carico dell'imputato, oltre che la condotta tenuta (pag. 2 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i