Cassation court dismisses appeal as generic and unfounded regarding excessive sentencing for theft.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the sentence was excessive, but the Court found the appeal generic and unsupported by the lower court's detailed reasoning. The decision rests on the lower court's logical and coherent justification for the penalty based on all case elements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal claiming excessive sentencing is inadmissible if it is generic and manifestly unfounded, given the lower court's logical and coherent motivation demonstrating the proportionality of the penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTELLI MAURO nato a ROMA il 10/04/1972 avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; R.G. 3268/25 CASTELLI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, inerente all'eccessività del trattamento sanzionatorio si palesa generico oltre che manifestamente infondato, alla luce della motivazione della Corte d'appello logica, coerente e puntuale quale si evince dal provvedimento impugnato, che ha evidenziato la congruità della pena, computata tenuto conto delle concessione delle circostanze generiche già concesse dal giudice di primo grado, nonché di tutti gli elementi valutati nel caso concreto (vedi pag. 2 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0