Cassation Court dismisses appeal for lack of specific grounds under Art. 581 c.p.p. and infounded second ground.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of aggravated robbery but failed to provide specific factual or legal grounds as required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The court noted that the appellant's complaints merely repeated arguments from the appellate stage without critiquing the evidence or legal reasoning, rendering them generic and insufficient for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 582 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity, are generic, or fail to demonstrate a concrete error in the lower court's reasoning or fact-finding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALVAGNO ANTONIO nato a MONOPOLI il 09/10/1987 avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Antonio Salvagno; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di rapina aggravata, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.
Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 - 01; Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunchiglia, Rv. 279908 - 01; Sez. 2, n. 51551 del 04/1272019, Rocco, Rv. 278231 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2-3 della motivazione dove, con congrui e non illogici argomenti, il giudice di appello alla luce delle risultanze probatorie ha ritenuto integrato in tutti i suoi elementi il delitto ascritto all'odierno ricorrente); considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione del vincolo della c.d. continuazione esterna tra il reato oggetto del presente procedimento e i delitti accertati con sentenza divenuta irrevocabile in data 28/12/2013, è manifestamente infondato a fronte di una congrua e lineare motivazione che afferma l'impossibilità di riconoscere la continuazione esterna attesa la intervenuta estinzione dei reati oggetto del precedente procedimento (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) e in quanto il reato per il quale oggi si procede è più grave di quelli dichiarati estinti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec