Sentenza — n. 19752/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MELE MARISTELLA nato a COPERTINO il 03/09/1977 avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; Rilevato che l'art. 640 comma 2 n. 2-ter cod. pen. prevede espressamente la punibilità a querela del reato "se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione" Considerato pertanto che si deve ritenere che la truffa commessa cd. "via internet" non è più punita ai sensi dell'art. 640 comma 2 n. 2-bis cod. pen. (che richiama l'art. 61 n. 5 cod. pen.), ma in forza della specifica disposizione sopra richiamata; Ritenuto pertanto che, essendovi stata remissione di querela, deve essere pronunciata sentenza di annullamento senza rinvio per mancanza della condizione di procedibilità;
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 19752/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 640 comma 2 n. 2-ter cod. pen. prevede espressamente la punibilità a querela del reato "se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione" Considerato pertanto che si deve ritenere che la truffa commessa cd. "via internet" non è più punita ai sensi dell'art. 640 comma 2 n. 2-bis cod. pen. (che richiama l'art. 61 n. 5 cod. pen.), ma in forza della specifica disposizione sopra richiamata; Ritenuto pertanto che, essendovi stata remissione di querela, deve essere pronunciata sentenza di annullamento senza rinvio per mancanza della condizione di procedibilità;
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MELE MARISTELLA nato a COPERTINO il 03/09/1977 avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l'art. 640 comma 2 n. 2-ter cod. pen. prevede espressamente la punibilità a querela del reato "se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione" Considerato pertanto che si deve ritenere che la truffa commessa cd. "via internet" non è più punita ai sensi dell'art. 640 comma 2 n. 2-bis cod. pen. (che richiama l'art. 61 n. 5 cod. pen.), ma in forza della specifica disposizione sopra richiamata; Ritenuto pertanto che, essendovi stata remissione di querela, deve essere pronunciata sentenza di annullamento senza rinvio per mancanza della condizione di procedibilità;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali Così deciso il 15