Italian court dismisses appeal for lack of specificity regarding Article 129 procedural grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal by Roberto Ortalizio inadmissible due to a lack of specific arguments regarding Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The appellant alleged a defect in motivation and improper legal qualification but failed to provide concrete reasons supporting a dismissal or requalification. Consequently, the court ruled that the appeal was devoid of any substantive indication necessary to justify a different outcome.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are entirely devoid of specificity and lack any indication regarding the reasons why a dismissal or different legal qualification would have been required.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORTALIZIO ROBERTO nato a BARI il 02/07/1991 avverso la sentenza del 14/10/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRANIt udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO. Rilevato che Ortalizio Roberto, al quale è stata applicata la pena concordata ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. di anni 3 di reclusione ed euro 14.000,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 1 -bis, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando un unico motivo di ricorso, deduce vizio di motivazione, avuto riguardo alla mancata valutazione della ricorrenza delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e alla qualificazione giuridica del fatto;
Considerato che il motivo espone doglianze non consentite, perché del tutto prive di specificità, in quanto sfornite di qualunque indicazione in ordine alle ragioni per le quali sarebbero state doverose la pronuncia di una sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., o una diversa qualificazione giuridica del fatto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025.