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Ordinanza — n. 19750/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for drug trafficking conviction citing inadmissibility of generic legal grievances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19750/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Vinchiaturo Salvatore inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged his conviction for drug trafficking and confiscation, arguing for mitigating circumstances and questioning the penalty's proportionality. The court rejected these claims as they merely reproduced arguments already adequately examined and dismissed by the Court of Appeal without raising specific legal issues.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: Appeals that merely reproduce arguments already examined by the lower court without identifying specific legal errors or factual misinterpretations are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal drug trafficking conviction generic mitigating circumstances confiscation of assets Cassation review limits sanzione penale commisurazione della pena per traffico di stupefacenti sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VINCHIATURO SALVATORE nato a PALERMO il 04/11/1992 avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; • Rilevato che Vinchiaturo Salvatore, condannato per i reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4 ed 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, alla pena di sei anni di reclusione e di 60.000,00 euro di multa all'esito di giudizio abbreviato, articolando due motivi di ricorso, deduce, con il primo, violazione di legge e vizio di motivazione, avuto riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla congruità della pena, nonché, con il secondo, violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla disposta confisca;

Considerato che il primo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità, poiché riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, posto che la Corte d'appello ha giustificato correttamente sia la dosimetria sanzionatoria, sia la mancata concessione delle attenuanti generiche, in particolare valorizzando l'assenza di elementi favorevoli e l'irrilevanza dell'ammissione di responsabilità, a fronte dell'evidenza della prova (l'imputato è stato arrestato in flagranza di reato), e dalla particolare gravità del fatto, costituito dalla detenzione di ingenti quantitativi di stupefacente di elevata purezza (in particolare, 726,50 grammi di cocaina, il cui principio attivo era pari a 545,840 grammi, con possibilità di ricavare 3.638,93 dosi medie singole, e 128,6668 kg. di hashish, il cui principio attivo era pari a 37.000,643 grammi, con possibilità di ricavare 1.480.025,72 dosi medie singole), accompagnato dalla ingiustificata disponibilità di cospicue somme di denaro (17.250 euro di denaro contante e circa 21.000 euro depositati su un conto corrente bancario);

Osservato che anche il secondo motivo espone doglianze non consentite in sede di legittimità, poiché riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, volte a prefigurare una rivalutazione e aiternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e risultano avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto il giudice di secondo grado ha in modo puntuale e congruo spiegato perché la documentazione prodotta dalla difesa non sia idonea a dimostrare la provenienza lecita del denaro confiscato (cfr. pagg. 6-9 della sentenza impugnata, nella quale si rappresenta, tra l'altro, anche che l'imputato era disoccupato da anni);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il