Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19749/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to client's formal withdrawal of the lower court appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19749/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant formally withdrew the request to challenge the lower court's order. Although the appellant had initially argued that the public prosecutor's charges were abnormal, her lawyers subsequently submitted a written renunciation of the appeal on November 29, 2024. The court ruled that this voluntary withdrawal rendered the cassation request invalid, resulting in a dismissal and an order for the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant formally renounces the appeal against the contested decision before the Court.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility formal withdrawal procedural renunciation lower court order impugnabilità della decisione di rinvio oltraggio alla corte ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUMBO ANGELA nato a SIRACUSA il 18/05/1965 avverso l'ordinanza del 20/09/2024 del GIP TRIBUNALE di MESSINA[dato avviso alle par,g udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Palumbo Angela, ha presentato, in data 21 ottobre 2024, ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del G.i.p. presso il Tribunale di Messina, con la quale il G.i.p., non accogliendo la richiesta di archiviazione, ha ordinato al P.M. di formulare l'imputazione, denunciandone l'abnormità; Osservato che, in data 29 novembre 2024, è stato presentato atto di rinuncia all'impugnazione, tramesso dalla cancelleria del G.i.p. del Tribunale di Messina il 3 dicembre 2024, sottoscritto dagli Avv.

D'Angelo e Vancheri, difensori di fiducia della ricorrente, e muniti di apposita procura speciale allegata in calce all'atto di rinuncia; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025.