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Ordinanza — n. 19747/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to lack of specific factual allegations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19747/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Rolando Mignone inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Mignone argued for generic mitigating circumstances, but the court found his claims were mere complaints rather than specific legal arguments. The court rejected the appeal because the lower court correctly denied leniency based on the absence of specific favorable elements and the presence of significant drug quantities.

Regesto Legislator

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Art. 367, comma 1, c.p.p.; Art. 368, comma 1, c.p.p.: Appeals in criminal proceedings must contain specific legal arguments; mere complaints or factual reproductions of issues already decided by the trial court without new specific allegations are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigating circumstances inadmissible appeal specific factual allegations drug quantity evidence cassazione ordinanza procedural costs lack of specific critique imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 367, comma 1, c.p.p.
Art. 368, comma 1, c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGNONE ROLANDO nato a MONOPOLI il 24/01/1982 avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Mignone Rolando, condannato per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 all'esito di giudizio abbreviato alla pena di cinque anni e due mesi di reclusione e di 44.200,00 euro di multa, articolando un motivo di ricorso, deduce violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche;

Considerato che il motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la sentenza impugnata ha correttamente motivato circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche valorizzando, da un lato, la mancata deduzione da parte dell'imputato di specifici elementi da valutare a suo favore e, dall'altro, la presenza di elementi valutabili negativamente quali l'ingente quantità di sostanze stupefacenti detenute e la loro diversità qualitativa (234,948 grammi netti di cocaina, 725,955 grammi netti di hashish e 3,648 grammi netti di marijuana);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il President