Italian Court dismisses appeal claiming minor drug offense due to lack of specific legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Luigi Carosiello's appeal inadmissible for failing to provide specific legal grounds regarding the minor offense claim. The appellant argued the drug quantity should qualify as minor, but the lower court had already thoroughly evaluated the evidence showing a large quantity and organized trafficking. The court rejected this because the appeal contained only generic complaints without new factual data or specific legal reasoning to challenge the original judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis, comma 1, c.p.p.; Art. 363-bis, comma 2, lett. a), c.p.p.: Appeals must contain specific legal and factual arguments; generic complaints or mere expressions of dissatisfaction without new grounds are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAROSIELLO LUIGI nato a CERIGNOLA il 05/11/2004 avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; At( Rilevato che Carosiello Luigi, condannato per i reati di cui agli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 alla pena di tre anni di reclusione e14.000,00 euro di multa all'esito di giudizio abbreviato, articolando un motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazione in ordine alla configurabilità della fattispecie di lieve entità;
Considerato che il motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale perché la condotta di detenzione della droga del tipo hashish, marijuana e cocaina, rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, non può essere qualificata di lieve entità a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sottolineando il considerevole dato quantitativo di sostanza detenuta dall'imputato (dalla stessa era possibile ricavare 564 dosi medie singole di cocaina, 589 dosi medie singoli di hashish, 559 dosi medie singole di marijuana), le tre diverse tipologie della stessa e l'organizzazione dell'attività in un luogo stabilmente deputato all'occultamento della droga;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Presi