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Ordinanza — n. 19744/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of legal grounds and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19744/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Bregu Fatjon inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged his criminal responsibility declaration and sentencing under a summary procedure, but the court found these complaints legally impermissible. Since the second-instance judgment was based on a settlement agreement where the defendant explicitly waived the right to contest guilt, the court ruled that no valid legal grounds existed for the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 599-bis c.p.p.: Appeals against second-instance judgments rendered via summary procedure with a settlement agreement are inadmissible when they contest the declaration of criminal responsibility or generic mitigating circumstances, as the defendant has already waived such rights.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility summary procedure settlement waiver of criminal responsibility second instance judgment procedural defects appeal contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti commisurazione della pena per traffico di stupefacenti sanzioni penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 599-bis c.p.p.
309 del 1990 all'esito di giudizio abbreviato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e 18.000,00 euro di multa, determinata previo concordato in appello ex art. 599-bis cod.
Art. 73 DPR n. 309/1990
Art. 80 DPR n. 309/1990
art. 599-bis cod. proc. pen
309 del 1990 all'esito di giudizio abbreviato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e 18.000,00 euro di multa, determinata previo concordato in appello ex art. 599-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BREGU FAT3ON nato il 06/03/1996 avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIrdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Bregu Fatjon, condannato per i reati di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 all'esito di giudizio abbreviato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e 18.000,00 euro di multa, determinata previo concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., articolando due motivi di ricorso, deduce, nel primo, la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla dichiarazione di penale responsabilità e, nel secondo, la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio;

Considerato che il due motivi espongono doglianze non consentite dalla legge in sede di legittimità, il primo perché contesta la dichiarazione di penale responsabilità, il secondo perché lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto all'aggravante, sebbene il procedimento sia stato definito in secondo grado a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in accoglimento di concordato con espressa rinuncia ai motivi sulla dichiarazione di colpevolezza e con indicazione della misura della pena; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025' Il Consigliere estensore Il Presidente