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Ordinanza — n. 19742/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming inadequate sentencing and lack of recidivism exclusion due to procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19742/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued the sentence was too lenient and failed to exclude recidivism, citing possession of drugs and a loaded firearm. The court rejected these claims because the lower court granted generic mitigating circumstances equivalent to recidivism without explicitly addressing the appellant's specific requests or providing detailed reasoning on why recidivism was excluded.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, c.p.p.; Art. 365, comma 1, c.p.p.: An appeal alleging violation of law regarding sentencing or the exclusion of recidivism is inadmissible if the first-instance judgment, though substantively motivated, fails to address specific requests or provide explicit reasoning on the denial of recidivism when the defense has not raised specific grounds for such denial.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Recidivism Exclusion Sentencing Proportionality Generic Mitigating Circumstances Cassazione Roma Procedural Defects recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, c.p.p.
Art. 365, comma 1, c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOIACONO TIZIANO nato a BARI il 01/12/1997 avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; h/ / , Rilevato che Loiacono Tiziano, condannato, in parziale riforma della sentenza di primo grado, per i reati di cui agli artt. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, 2 e 7 legge n. 895 del 1967 e 697 cod. pen. alla pena di cinque anni e due mesi di reclusione e di 25.000,00 euro di multa, articolando un motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla congruità della pena e alla mancata esclusione della recidiva;

Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse sono inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle doglianze difensive, in quanto la sentenza impugnata, a fronte di fatti oggettivamente gravi (detenzione di cocaina, hashish, marijuana, di una pistola con cinque colpi inseriti nel tamburo, ed ulteriori proiettili), ha fissato una pena molto contenuta (pena base fissata in sei anni di reclusione e 27.000,00 euro di multa, pari al minimo edittale; aumento per la detenzione della droga leggera pari ad un anno di reclusione e 9.000,00 euro di multa; aumento per la detenzione della pistola pari a nove mesi di reclusione e 1.000,00 di multa, aumento per la detenzione delle ulteriori munizioni pari a 500,00 euro di multa; riduzione di un terzo per il rito) e, nel concedere le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, non ha motivato in ordine alla sussistenza della recidiva o al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva per l'assenza, in ordine a tali punti, di specifici motivi di gravame o di specifiche richieste in sede di conclusioni nel giudizio di appello (la difesa, nell'atto di appello, ha chiesto solo la «concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva» e, nelle conclusioni, si è riportata ai motivi di appello);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo