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Ordinanza — n. 19741/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to repetitive arguments and lack of specific criticism of lower court findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19741/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Alessandro Lorusso inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Lorusso argued that the lower court incorrectly excluded the 'minority' offense qualification, but the Court found his arguments merely repetitive of issues already adequately examined and dismissed by the appellate judge. The decision rests on the principle that appeals in Italy must offer specific, new criticisms of the factual findings rather than re-litigating points already resolved.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 364, comma 1, n. 2 c.p.p.: Appeals must contain specific criticisms of the lower court's reasoning; arguments merely reproducing previously examined points or seeking a re-evaluation of evidence without identifying specific distortions are inadmissible.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Repetitive Arguments Minority Offense Exclusion Specific Criticism Requirement abuso di sostanze imputazione per reati di stupefacenti sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 364, comma 1, n. 2 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LORUSSO ALESSANDRO nato a ALTAMURA il 05/02/2002 avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Lorusso Alessandro, condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, alla pena di due anni, un mese e dieci giorni di reclusione e di 6.000,00 euro di multa, articolando due motivi di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla qualificazione giuridica della condotta per l'esclusione della fattispecie della lieve entità (primo e secondo motivo);

Considerato che il primo e il secondo motivo, da esaminare congiuntamente perché strettamente connessi per le questioni poste, espongono censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la sentenza impugnata ha spiegato analiticamente perché deve escludersi la lieve entità del fatto, valorizzando sia il dato quantitativo della sostanza rinvenuta in possesso dell'odierno ricorrente pari a grammi 68,5 di hashish, con possibilità di ricavarne complessivamente 392 dosi medie singole, sia la disponibilità, da parte del medesimo, di un bilancino dì precisione, di nastro isolante e di un quaderno contenente appunti relativi a sostanze, anche diverse dall'hashish, a quantità, a nomi di clienti, nonché a somme di denaro;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 20