Italian Court dismisses appeal regarding retroactive abolition of a crime due to legislative change.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the abolition of the 'citizens' income' benefit retroactively erased the criminal offense committed prior to its removal. The appellant argued that new laws should not apply to past acts, but the court found the appeal's arguments were already fully examined and dismissed by the lower court without specific criticism. Consequently, the court ruled that the legislative change did not violate the principle of non-retroactivity for acts completed before the law's repeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 113 c.p.p.; Art. 2 cod. pen.: The abolition of a criminal provision does not retroactively erase offenses committed prior to its repeal if the new legislation maintains penalties for such acts until the transition period concludes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAROTTA BRUNO nato a AGROPOLI il 18/09/1988 avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Marotta Bruno, condannato per il reato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, in relazione all'art. 2, commi 1 e 5, e 3, comma 13, d.l. n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla I. 28 marzo 2019, n. 26, alla pena di un anno, quattro mesi e venti giorni di reclusione, articolando due motivi di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla sopravvenuta abolizione del reddito di cittadinanza e la conseguente abrogazione della fattispecie penale incriminatrice, evidenziando che ai fini della produzione degli effetti abrogativi bisogna far riferimento alla normativa vigente sia al momento del fatto, sia al momento di celebrazione del giudizio (primo e secondo motivo);
Considerato che il primo ed il secondo motivo, da esaminare congiuntamente perché strettamente connessi per le questioni poste, espongono censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, poiché, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, l'abrogazione, a far data dall'01/01/2024, del delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della lex mitior, altrimenti conseguente ex art. 2, secondo comma, cod. pen., ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all'indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza (Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Rv. 285964 - 01; cfr., nello stesso senso, Corte cost., sent. n. 54 del 2004);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28