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Ordinanza — n. 19734/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific factual grounds regarding non-punishment conditions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19734/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Aurel Grembi's appeal inadmissible due to a lack of specific factual arguments. Grembi challenged a first-instance judgment that convicted him of drug trafficking, arguing the court failed to explain why conditions for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure were not met. The court rejected this claim because the appeal contained no concrete elements suggesting non-punishment or a lighter qualification, rendering the censure generic and outside the scope of permissible objections.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.: An appeal against a judgment must contain specific factual grounds; generic censure without elements supporting non-punishment or lighter qualification is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity non-punishment conditions drug trafficking conviction procedural defect remissione della pena semiprigionia commisurazione della pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
di cocaina, da cui erano ricavabili 86.441 dosi medie singole, detenuta a bordo di un veicolo condotto dal medesimo), e, in ogni caso, sono estranee al catalogo di quelle previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.;
Art. 129, cod. proc. pen.
309 del 1990, articolando un motivo unico deduce vizio di motivazione in relazione all'omessa indicazione delle ragioni per le quali è stata esclusa la sussistenza delle condizioni per l'emissione di sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
309 del 1990, articolando un motivo unico deduce vizio di motivazione in relazione all'omessa indicazione delle ragioni per le quali è stata esclusa la sussistenza delle condizioni per l'emissione di sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.;
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GREMBI AUREL nato il 13/09/1995 avverso la sentenza del 16/10/2024 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Grembi Aurei, al quale è stata applicata la pena concordata ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. di quattro anni di reclusione e di 20.000,00 euro di multa, per i reati di cui agli artt. 73, comma 1 e 1 bis, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando un motivo unico deduce vizio di motivazione in relazione all'omessa indicazione delle ragioni per le quali è stata esclusa la sussistenza delle condizioni per l'emissione di sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.;

Considerato l'unico motivo espone doglianze prive di specificità e comunque non consentite, perché le censure proposte non contengono alcuna indicazione degli elementi fattuali che avrebbero dovuto imporre una verifica in ordine alla eventuale sussistenza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., o una diversa qualificazione del fatto o una pena più mite (la sentenza impugnata, peraltro, rappresenta che l'imputato è stato colto in possesso di 15.053,7 kg. di cocaina, da cui erano ricavabili 86.441 dosi medie singole, detenuta a bordo di un veicolo condotto dal medesimo), e, in ogni caso, sono estranee al catalogo di quelle previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025.