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Ordinanza — n. 19732/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific factual grounds regarding non-punishment conditions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19732/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Lakhel Ahmed inadmissible due to a lack of specific factual grounds. Ahmed argued that the lower court failed to explain why conditions for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code were not met, but his claims merely repeated arguments already rejected without new evidence. The court ruled that the censure was generic and did not cite specific facts required to trigger a review of non-punishment causes.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: An appeal alleging a defect in reasoning regarding the exclusion of acquittal conditions is inadmissible if it fails to specify the factual elements necessitating a verification of non-punishment grounds.

Parole chiave

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Criminal Procedure Code Non-punishment conditions Defect in reasoning Inadmissible appeal Specific factual grounds imputazione per reati di stupefacenti abbandono del procedimento penale azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., e comunque sono estranee al catalogo di quelle previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.;
D.P.R. n. 309 del 1990
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAKHEL AHMED (CUI 03MILIF) nato il 13/05/1987 avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Lakhel Ahmed, condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 4, e 80 comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e di 4.500,00 euro di multa, articolando un motivo unico di ricorso, deduce vizio di motivazione in relazione all'omessa indicazione delle ragioni per le quali è stata esclusa la sussistenza delle condizioni per l'emissione di sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.;

Considerato che il motivo unico del ricorso espone doglianze riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, e comunque prive di specificità, perché le censure proposte non contengono alcuna indicazione degli elementi fattuali che avrebbero dovuto imporre una verifica in ordine alla eventuale sussistenza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., e comunque sono estranee al catalogo di quelle previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inannmissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025.