Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific error manifest and unjustified confiscation claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a settlement sentence regarding drug trafficking, alleging legal misclassification and flawed reasoning on confiscation. The court rejected these claims because the alleged legal errors were not manifest and the confiscation was justified by the lack of funds' provenance and the location of discovery.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 240-bis c.p.: Appeals to the Court of Cassation regarding legal qualification of facts are limited to manifest errors, while confiscation orders remain valid when funds are found at the crime scene without proven legitimate origin.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAFKAIHI AZIZ nato il 30/12/1981 avverso la sentenza del 18/07/2024 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO'dato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che1~ Aziz, al quale è stata applicata la pena concordata ex art. 444 e ss. ri\ cod. proc. pen. di un anno e quattro mesi di reclusione e di 10.000,00 euro di multa, per i reati di cui agli artt. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando due motivi, deduce l'errata qualificazione giuridica del fatto (primo motivo) e vizio di motivazione con riguardo alla confisca (secondo motivo); Considerato che il primo motivo espone doglianze non consentite, perché:
a) la deducibilità in cassazione dell'erronea qualificazione del fatto operata dalla sentenza di patteggiamento è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni Jamal, Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20 marzo 2018, Maugeri, Rv. 272619), e quindi dell'impugnazione richiamante, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori non risultanti con immediatezza dalla contestazione (Sez. 3, n. 28747 del 19/04/2016, Cenicola);
b) nel caso di specie, il motivo di ricorso è stato articolato senza alcuna specificità censoria in relazione a profili decisivi; Rilevato che il secondo motivo di ricorso propone censure manifestamente infondate, perché:
a) la confisca ex art. 240-bis cod. pen. può essere disposta anche fuori dall'accordo se non viene fornita giustificazione della provenienza del denaro e se risulti una sproporzione tra il denaro oggetto della confisca ed il reddito percepito dall'imputato (v., ex multis, Sez. 1, n. 17092 del 02/03/2021, Syziu, Rv. 281358-01; Sez. 4, n. 19378 del 07/05/2024, Lo Keba, n.m.);
b) nel caso di specie, la somma di denaro, pari a 540,00 euro, è stata rinvenuta sul luogo in cui l'imputato esercitata l'attività di spaccio di droga, e l'odierno ricorrente non ha fornito alcuna giustificazione in ordine al suo legittimo possesso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marz