Italian court dismisses appeal as mere factual complaints lacking legal criticism under cassation rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant argued against the lower court's finding of criminal liability based on the discovery of soil and rock on his property, but the court rejected these as mere factual complaints. The decision rests on the principle that cassation reviews only legal errors, not factual disputes or requests for re-evaluation of evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they consist solely of factual complaints or requests for re-evaluation of evidence without specific legal criticism of the lower court's reasoning.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARMINELLI MORENO nato a PESCARA il 21/02/1972 avverso la sentenza del 09/10/2022 del TRIBUNALE di PESCARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Carminelli Moreno, condannato per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lettera a), e comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, alla pena di 2.600,00 euro di ammenda, articolando un motivo unico di ricorso, deduce vizio di motivazione con riguardo alla affermazione di responsabilità; Considerato che l'unico motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specificì travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata espone analiticamente gli elementi sulla base dei quali ritiene fondata l'affermazione di penale responsabilità per il reato contestato, dando atto del rinvenimento della notevole quantità di terreno e materiale lapideo misto a sabbia, posizionato al fine obiettivamente rilevabile di rimodellare il terreno, su un fondo di proprietà anche dell'imputato, titolare di impresa individuale avente ad oggetto l'attività di movimento terra, e dell'omessa produzione di qualunque documentazione giustificativa in proposito da parte del medesimo;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 202