Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to reproduction of merits arguments and request for re-evaluation of evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Marinkovic Giacomo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of evidence regarding his criminal liability, but the court found his arguments merely reproduced those already thoroughly examined and dismissed by the lower court. Consequently, the appeal was rejected because it sought to prefigure a new reading of evidence without identifying specific procedural errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined by the court of first instance or seeks a re-evaluation of evidence without pointing to specific procedural violations.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINKOVIC GIACOMO nato a MILANO il 01/02/1994 avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; , Rilevato che Marinkovic Giacomo, condannato per i reati di cui agli artt. 7, comma 1, d.l. 4 del 2019 (capo a) e 316-ter cod. pen. (capo b) alla pena di un anno e otto mesi di reclusione, articolando due motivi di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla affermazione di responsabilità (primo e secondo motivo);
Considerato che i motivi, da esaminare congiuntamente perché congiuntamente formulati, espongono censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale e congruo perché le condotte di cui ai capi a) e b) delle imputazioni sono correttamente ascritte all'odierno ricorrente valorizzando l'omessa indicazione dello stato detentivo in due distinte dichiarazioni (il 7 novembre 2019 e il 4 febbraio 2020), nonché l'attribuibilità al medesimo, a titolo di concorso morale (dice la Corte d'appello:
«l'imputato può essere chiaramente individuato come l'ispiratore di condotte materialmente realizzate da altri»), delle precisate dichiarazioni, siccome unico destinatario diretto del reddito di cittadinanza, e percettore delle somme erogategli fra il dicembre 2019 ed il gennaio 2021, per l'importo complessivo di 19.861,02 euro; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 20