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Ordinanza — n. 19724/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal by unqualified lawyer due to lack of standing in Cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19724/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed by a defense attorney not authorized to practice before the supreme court. Although the appellant was convicted of a fine, the procedural rule requiring signatures by qualified counsel applies even when an appeal is converted into a cassation request. The court ruled that allowing the unqualified lawyer to proceed would circumvent mandatory sanctions for improper filing.

Regesto Legislator

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Art. 6, commi 1 e 4, legge n. 150 del 1992; The rule requiring cassation appeals to be signed by a lawyer authorized to practice before higher courts applies equally to appeals converted into cassation requests to prevent evasion of statutory sanctions.

Parole chiave

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lack of standing unqualified lawyer cassation appeal procedural inadmissibility legal professional conduct imposta sui cani legittimazione a contestare licenza motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 6, commi 1 e 4, legge n. 150 del 1992

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN MAHMOUD AHMED nato il 12/09/1989 avverso la sentenza del 05/04/2022 del TRIBUNALE di COSENZA/dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che l'impugnazione proposta da Ben Mahmoud Ahmed, condannato per il reato di cui agli artt. 6, commi 1 e 4, legge n. 150 del 1992 alla pena di 10.000,00 euro di ammenda, definita come appello e riqualificata come ricorso per cassazione, siccome unico mezzo di controllo consentito nel caso di sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda, è inammissibile in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione e cioè da difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione;

Considerato, in particolare, che, ad avviso della giurisprudenza consolidata di legittimità, la regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori si applica anche per il caso di appello convertito in ricorso, perché, altrimenti, verrebbero elusi, in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso, obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv. 211855-01);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025.