Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds do not match statutory exceptions for plea agreement sentences.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Fabio Bruzzese inadmissible, ordering him to pay legal fees and a fine. Bruzzese argued that the lower court's sentence based on a plea agreement lacked proper grounds for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court ruled that such appeals are only permitted for specific statutory reasons regarding the defendant's will or legal qualification, none of which applied here. Consequently, the appeal was rejected because the alleged defect did not fall within the narrow exceptions allowed by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentences based on plea agreements are inadmissible except for specific statutory grounds regarding the defendant's will, lack of correlation, legal qualification, or penalty legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUZZESE FABIO nato a SAVONA il 23/10/1975 avverso la sentenza del 11/12/2024 del GIP TRIBUNALE di SAVONAto avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il ricorso di Fabio Bruzzese, che deduce il vizio di motivazione in relazione all'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che certamente esulano dalla vicenda in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2025.