Criminal appeal dismissed for inadmissibility as arguments attack factual findings rather than legal errors under Art. 606.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Maurizio Torres inadmissible, ordering him to pay legal fees and a fine. Torres argued that the lower court's decision violated the law regarding the severity of his intent and the denial of general mitigating circumstances. The court rejected these claims because they merely attacked the factual reconstruction of the case rather than pointing out a legal error, which falls outside the scope of admissible appeals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: Appeals attacking the factual reconstruction of the case or the denial of general mitigating circumstances are inadmissible as they do not demonstrate a violation of law or a defect in reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRES MAURIZIO nato a PALERMO il 11/11/1971 avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; k Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Maurizio Torres, che deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile perché, lungi dall'evidenziare profili di illogicità della motivazione, si limita ad attaccare profili ricostruttivi del fatto, che esulano dal perimetro stabilito dell'art. 606 cod. proc. pen. e perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale ha logicamente escluso la qualificazione del fatto in termini di "particolare tenuità" in considerazione dell'intensità del dolo e della non occasionalità della condotta, posto che il Torres è stato segnalato per la violazione della norma in esame in sette altre occasioni; rilevato che il secondo motivo, che lamenta il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile perché generico e, comunque, manifestamente infondato, avendo la Corte di merito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, individuato, quale elemento ostativo, i numerosi precedenti penali di cui è gravato l'imputato; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2025.