Criminal appeal dismissed for lack of interest and procedural violation regarding confiscation and liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of legal interest and a procedural violation. The appellant, Paolo La Rosa, argued for the return of confiscated property and challenged the criminal liability finding, but the court noted he was not the property owner and the second ground fell outside permitted review categories. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the appellant lacks a direct interest in the outcome or if the grounds raised do not fall within the specific exceptions permitted for challenging judgments on criminal liability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA ROSA PAOLO nato il 26/07/1995 avverso la sentenza del 02/12/2024 del GIP TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il primo motivo ricorso proposto nell'interesse di Paolo La Rosa, che deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione alla disposta confisca, è inammissibile per carenza di interesse, in quanto, come emerge dalla sentenza (cfr. p.
4) e dal ricorso medesimo, l'imputato non è il proprietario del bene di cui si chiede la restituzione; rilavato che il secondo motivo, che denuncia il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che certamente esulano dalla vicenda in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2025.