Cassation appeals dismissed for being generic and failing to show obvious error in legal qualification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Antonio Borrelli and Ciro Viceconte inadmissible. The appellants argued for a violation of law regarding the legal qualification of facts in a sentence based on a plea agreement. The court rejected these claims as totally generic, noting they failed to identify specific factual scenarios or demonstrate an obvious error in the lower court's legal characterization.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 444 c.p.p.: Appeals challenging the legal qualification of facts are inadmissible if the error is not immediately obvious and distinct from the indictment, or if the appeal merely denounces evaluative errors in law without evident grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BORRELLI ANTONIO nato a NAPOLI il 08/09/1998 VICECONTE CIRO nato a MASSA DI SOMMA il 29/07/1994 avverso la sentenza del 25/11/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che i ricorsi di Antonio Borrelli e di Ciro Viceconte, che deducono il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., sono inammissibili perché totalmente generici, nemmeno indicando in quale fattispecie avrebbero dovuto essere sussunti i reati ascritti agli imputati, dovendosi peraltro ribadire che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Pg, Rv. 279842 - 01), situazione che non è dato ravvisare nel caso di specie; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2025.