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Ordinanza — n. 19606/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses criminal appeal for tax evasion, ruling professional delegation does not exempt personal criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19606/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giovanni Catarisano's criminal appeal inadmissible for tax evasion. Catarisano argued the lower court erred in attributing criminal responsibility to him as a company administrator who hired an accountant to file tax returns. The court rejected this, noting the appeal merely restated facts already scrutinized and correctly applied the law that personal tax filing duties are non-delegable, making the accountant's refusal to act irrelevant to the administrator's liability.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Criminal appeals attacking factual reconstructions or reiterating already dismissed arguments are inadmissible; personal tax filing duties remain non-delegable, preserving criminal liability for administrators despite hiring professionals for document preparation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility tax evasion personal liability non-delegable duty professional accountant role Cassazione ordinanza responsabilità civile del consulente fiscale responsabilità dell'amministratore complicità in sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 606 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
265087 - 01), e considerando che, nella specie, la società amministrata dall'imputato è risultata evasore totale per ben tre annualità consecutive; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 13 Cost.
art. 606 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
265087 - 01), e considerando che, nella specie, la società amministrata dall'imputato è risultata evasore totale per ben tre annualità consecutive; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 9417 del 14/01/2020, Quattri
(Sez. 3, n. 9417 del 14/01/2020, Quattri, Rv.
Sez. 3, n. 37856 del 18/06/2015, Porzio
Sez. 3, n. 37856 del 18/06/2015, Porzio, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATARISANO GIOVANNI nato a CATANZARO il 25/08/1988 avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Catarisano, che deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché, lungi dall'evidenziare profili di illogicità della motivazione, si limita ad attaccare profili ricostruttivi del fatto, che esulano dal perimetro stabilito dell'art. 606 cod. proc. pen. e perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale ha logicamente ed esaurientemente ribadito l'attendibilità del Gherlone, il quale ha negato di essere mai stato incaricato quale commercialista dalla società di cui il Catarisano era amministratore, e dovendosi ribadire, come correttamente evidenziato dalla Corte di merito, che, in ogni caso, l'affidamento ad un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione in quanto la norma tributaria considera come personale ed indelegabile il relativo dovere, essendo unicamente delegabile la predisposizione e l'inoltro telematico dell'atto. (Sez. 3, n. 9417 del 14/01/2020, Quattri, Rv. 278421 - 01;

Sez. 3, n. 37856 del 18/06/2015, Porzio, Rv. 265087 - 01), e considerando che, nella specie, la società amministrata dall'imputato è risultata evasore totale per ben tre annualità consecutive; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2025