Criminal appeal dismissed as inadmissible for being totally generic and failing to state facts or legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Andrea Spata inadmissible for failing to meet the requirements of Article 129 of the Code of Criminal Procedure. Spata challenged a lower court judgment, but the appeal was rejected because it did not specify the factual or legal reasons supporting his request nor connect them to the contested decision. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a monetary fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is totally generic, failing to state the facts and legal grounds supporting the request and relating them to the arguments of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPATA ANDREA nato a TORINO il 20/11/1987 avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; A Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Andrea Spata, che denuncia la nullità della sentenza per inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile perché totalmente generico, non enunciando le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della richiesta, né correlandosi in alcun modo con le argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2025.