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Ordinanza — n. 19601/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to non-palese qualification error regarding cocaine possession aggravating circumstance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19601/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Marvin Cifliku's appeal inadmissible, ruling that the alleged error in qualifying the aggravating circumstance was not sufficiently evident from the indictment. The appellant argued for a violation of law regarding the application of the ten-kilogram cocaine threshold, but the court found the qualification consistent with the specific facts of the case. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 444 c.p.p.: An appeal based on an erroneous qualification of facts is inadmissible unless the error is immediately and obviously eccentric to the indictment, excluding appeals against mere evaluative errors in law.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility qualification error threshold cocaine possession aggravating palese eccentricity standard procedural costs fine reati qualificati contro gli stupefacenti traffico aggravato di cocaina abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
pen., è inammissibile in quanto la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod.
Art. 444 c.p.p.
309 del 1990 avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 616 c.p.p.
di cocaina; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103
pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n.
Art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990
art. 444 cod. proc. pen
309 del 1990 avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art.
art. 616 cod. proc. pen
di cocaina; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (orte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, dep. 25/11/2020, P.G. in c. Cari, Rv. 279842
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, dep. 25/11/2020, P.G. in c. Cari, Rv. 279842), situazione, quest'ultima, che ricorre nella specie, posto che, come risulta dal capo di imputazione, la contestazione riguarda la detenzione di oltre dieci kg.
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIFLIKU MARVIN nato il 12/05/2001 avverso la sentenza del 16/10/2024 del GIP TRIBUNALE di IMPERIA(dato avviso alle partl udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il ricorso di Marvin Cifliku, che deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione alla sussistenza dell'aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (da ultimo, cfr.

Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, dep. 25/11/2020, P.G. in c. Cari, Rv. 279842), situazione, quest'ultima, che ricorre nella specie, posto che, come risulta dal capo di imputazione, la contestazione riguarda la detenzione di oltre dieci kg. di cocaina; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (orte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2025.