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Ordinanza — n. 19599/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on procedural grounds regarding probation and sentence substitution criteria.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19599/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Matoussi Said inadmissible due to lack of motivation regarding probation and sentence substitution. The court found that the lower court correctly excluded a favorable prognosis based on the defendant's specific and repeated criminal history, rendering the discretionary evaluation non-syndicable. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 464-quater c.p.p.; Art. 58 l. 689/1981: The court's discretionary assessment of a defendant's personality and criminal history regarding probation or sentence substitution is not subject to review if adequately motivated, even if economic conditions are not separately verified.

Parole chiave

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probation eligibility sentence substitution criminal history discretionary review procedural inadmissibility rehabilitation prospects Italian criminal procedure assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

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Art. 464-quater c.p.p.
Art. 58 l. 689/1981
Art. 545-bis c.p.p.
10 ottobre 2022, n.150, il giudice che, per i precedenti penali dell'imputato, abbia valutato la pena sostitutiva di cui è richiesta l'applicazione non idonea alla rieducazione del predetto, non è tenuto a compiere anche gli accertamenti sulle condizioni economiche e patrimoniali previsti dall'art. 545-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
285381); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.
art. 545-bis cod. proc. pen
10 ottobre 2022, n.150, il giudice che, per i precedenti penali dell'imputato, abbia valutato la pena sostitutiva di cui è richiesta l'applicazione non idonea alla rieducazione del predetto, non è tenuto a compiere anche gli accertamenti sulle condizioni economiche e patrimoniali previsti dall'art. 545-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
285381); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 23426 del 29/04/2022
implica, oltre a una valutazione positiva sulla idoneità del programma di trattamento, la previsione di una futura astensione da condotte penalmente rilevanti da parte del beneficiano ì41:ii.):ch .1' (Sez. 3, n. 23426 del 29/04/2022, B., Rv.
Sez. 4, n. 42847 del 11/10/2023
(Sez. 4, n. 42847 del 11/10/2023, Palumbo, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATOUSSI SAID (CUI 01UNSY6) nato il 18/03/1959 avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Matoussi Said, che deduce il vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di messa alla prova, è inammissibile perché, rammentato che la concessione del beneficio di cui all'art. 464-quater, cod. proc. pen. implica, oltre a una valutazione positiva sulla idoneità del programma di trattamento, la previsione di una futura astensione da condotte penalmente rilevanti da parte del beneficiano ì41:ii.):ch .1' (Sez. 3, n. 23426 del 29/04/2022, B., Rv. 283640 - 01),Vhb escluso, in maniera non implausibile sul piano logico, una prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati alla luce dei precedenti penali specifici e reiterati e dall'assenza di qualsiasi forma di resipiscenza; rilevato che il secondo motivo, che deduce il vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva, è inammissibile, avendo la Corte di merito, con una valutazione discrezionale - il cui esercizio, se adeguatamente motivato, come nella specie, non è sindacabile nel giudizio di legittimità -, escluso i presupposti per la sostituzione alla luce della personalità dell'imputato, desunta sia dalknodalità del fatto sia dagli indicati precedenti penali specifici e reiterati, e considerando che, in tema di sostituzione delle pene detentive brevi previste dall'art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, il giudice che, per i precedenti penali dell'imputato, abbia valutato la pena sostitutiva di cui è richiesta l'applicazione non idonea alla rieducazione del predetto, non è tenuto a compiere anche gli accertamenti sulle condizioni economiche e patrimoniali previsti dall'art. 545-bis cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 42847 del 11/10/2023, Palumbo, Rv. 285381); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggi