Italian Court dismisses appeal on drug trafficking conviction for attacking factual reconstructions rather than legal logic.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning regarding the nature of the crime was flawed, but the court found these arguments merely reproduced factual reconstructions already properly evaluated. The court emphasized that appellate review is limited to checking for logical flaws in the motivation, not re-evaluating the factual basis of the conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990: An appeal attacking the factual reconstruction of the crime rather than the logical coherence of the motivation is inadmissible, as the appellate court can only intervene for manifest illogicality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDALHAMED BAHAA MOHAMED AHMED ALSAID (CUI 05NN451) nato il 15/05/1996 avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Abdalhamed Bahaa Mohamed Ahmed Alsaid, che deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché, lungi dall'evidenziare profili di illogicità della motivazione, si limita ad attaccare profili ricostruttivi del fatto, che esulano dal perimetro stabilito dell'art. 606 cod. proc. pen. e perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale ha logicamente ed esaurientemente giustificato la destinazione allo spaccio della sostanza sequestrata, in relazione alle modalità di detenzione della droga (la cocaina era confezionate era suddivisa in 64 involucri numerati e di pari peso), e al quantitativo di stupefacente, da cui erano ricavabili 151 dosi medie singole, e al rinvenimento di banconote di medio e piccolo taglio detenute alla rinfusa, e dovendosi ribadire che la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463;
Sez. 6, n. 44419 del 13/11/2008, Perrone, Rv. 241604), situazione, quest'ultima, che non è dato ravvisare nel caso qui al vaglio; rilevato che il secondo motivo, che deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione alla mancata qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con motivazione immune da profili di illogicità manifesta - e quindi non censurabile in sede di legittimità - ha escluso la qualificazione del fatto in termini di "lieve entità" valorizzando gli elementi accertati nel caso concreto, ossia la quantità della sostanza sequestrata, come detto, suddivisa in 64 involucri numerati da cui erano ricavabili 151 dosi, nonché le modalità dell'azione, ritenute altamente significative di una attività di spaccio connotata da un sufficiente grado di organizzazione, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui, ai fine della configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez.
U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,