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Ordinanza — n. 19597/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to waiver of grievances in settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19597/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Giovanni Melchiorre Marco Lentini inadmissible. The appellant argued for a reduction in the sentence based on a prior judgment under Article 599-bis of the Criminal Procedure Code. The court ruled that the parties' agreement on settled points constituted a waiver of further grievances, including those regarding sentencing, except for illegal penalties or specific consent issues not present here. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An agreement on settled points in a settlement implies a waiver of further grievances in the appeal, barring claims on sentencing unless an illegal penalty is involved.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility settlement agreement waiver sentencing reduction claim Article 599-bis procedure procedural costs fine sanzioni penali modalità di calcolo dell'ammenda adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
278170), situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
278170), situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LENTINI GIOVANNI MELCHIORRE MARCO nato a CATANIA il 03/05/1988 avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Melchiorre Marco Lentini, che deduce il vizio di motivazione in ordine all'entità della pena inflitta con riguardo ad una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis proc. pen, è inammissibile in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2025.