Italian Court dismisses appeals on drug sentencing for generic grounds and lack of specific mitigating elements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Roberto Camporotondo and Fiammetta Mercuri inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants argued for a 'minority' drug classification and requested mitigating circumstances, but the lower court had already thoroughly addressed these points based on the quantity of seized substances and the defendants' criminal history. The Supreme Court rejected the arguments as either repetitive of previously dismissed issues or manifestly unfounded due to the absence of positive elements required for leniency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990: Appeals based on generic complaints regarding sentencing or the denial of mitigating circumstances are inadmissible if the lower court's reasoning is not manifestly illogical and if the requested elements were not substantiated by the defense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAMPOROTONDO ROBERTO nato a ROMA il 27/12/1999 MERCURI FIAMMETTA nato a MARINO il 06/07/1966 avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il primo motivo dei ricorsi presentati, con atti separati ma di contenuto pressoché sovrapponibile, nell'interesse di Roberto Camporotondo e di Fiammetta Mercuri - che deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione alla mancata qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 - è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con motivazione immune da profili di illogicità manifesta - e quindi non censurabile in sede di legittimità - ha escluso la qualificazione del fatto in termini di "lieve entità" valorizzando, quale elemento avente "valore negativo assorbente" (cfr.
Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076, in motivazione), il dato quantitativo dello stupefacente sequestrato, pari a 300 gr. di sostanza lordo e a 94,37 gr. di principio attivo, da cui erano ricavabili 3.774 dosi medie; rilevato che il secondo motivo del ricorso di Fiammetta Mercuri„ che lamenta il vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena, è inammissibile perché del tutto generico, e avendo comunque la Corte di merito ribadito la congruità della pena inflitta in considerazione del quantitativo dello stupefacente e dei precedenti penali dell'imputata; rilevato che il secondo motivo del ricorso di Roberto Carnporotondo, che lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti, generiche, è inammissibile perché generico e, comunque, manifestamente infondato, in quanto la Corte di merito ha ribadito l'assenza di elementi valutabili a tal fine, peraltro nemmeno indicati dalla difesa con l'appello, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui l'applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo.
Rv. 281590), e ha comunque individuato, quale elemento ostativo, i precedenti penali specifici di cui è gravato l'imputato; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 mag