Criminal appeal dismissed as inadmissible for filing outside statutory grounds under Art. 448 CP. Pen.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Gennaro Sullo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Sullo argued that the lower court's sentence lacked proper grounds for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the Court found this claim did not fall within the specific exceptions allowed for appeals against settlement sentences. The decision rests on the strict interpretation of Article 448, Paragraph 2-bis, which limits appeals to specific defects like the expression of the accused's will or legal qualification errors, excluding general lack of acquittal grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals against sentences issued pursuant to Article 444 of the Code of Criminal Procedure are inadmissible unless they concern the expression of the accused's will, the lack of correlation between the request and the sentence, the erroneous legal qualification of the facts, or the illegality of the penalty or security measure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SULLO GENNARO nato a FAVRIA il 06/04/1963 avverso la sentenza del 22/10/2024 del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA(dato avviso alle parti-T udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il ricorso di Gennaro Sullo, che deduce il vizio di motivazione in relazione all'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che certamente esulano dalla vicenda in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2025.