Cassation court dismisses appeal attacking factual reconstruction of drug trafficking intent as inadmissible under procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Alessio Ricci inadmissible for attacking factual reconstructions rather than demonstrating logical flaws in the lower court's reasoning. Ricci argued against the finding of criminal responsibility for drug trafficking, but the court noted his arguments merely repeated points already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal. Consequently, the appeal was dismissed without merit, and Ricci was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals challenging factual reconstructions of criminal intent are inadmissible if they do not demonstrate logical inconsistency or manifest illogic in the lower court's motivation, as such evaluations must be based on all objective and subjective circumstances of the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCI ALESSIO (CUI OOTBDV4) nato a MONTECATINI TERME il 19/11/1973 avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; 11_ Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Alessio Ricci, che deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché, lungi dall'evidenziare profili di illogicità della motivazione, si limita ad attaccare profili ricostruttivi del fatto, che esulano dal perimetro stabilito dell'art. 606 cod. proc. pen. e perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale ha logicamente ed esaurientemente giustificato la destinazione allo spaccio della sostanza sequestrata, in relazione alle modalità di confezionamento e alla quantità della medesima, ed essendo stata rinvenuta altra sostanza presso la casa dell'imputato, elemento che, ad avviso dei giudici di merito, toglie credibilità alla versione alternativa dell'imputato - peraltro già gravato anche per precedenti specifici e quindi, come osservato dalla Corte di merito (cfr. p. 7), pienamente a conoscenza delle evidenti conseguenze penali della sua condotta - che ha dichiarato di avere portato fuori casa con sé tutto lo stupefacente in suo possesso perché non voleva che fosse trovato dalla madre, ignara, e dovendosi ribadire che la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463;
Sez. 6, n. 44419 del 13/11/2008, Perrone, Rv. 241604), situazione, quest'ultima, che non è dato ravvisare nel caso qui al vaglio; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggi